Contributo a fondo perduto Dl Sostegni: premessa ed esempi
Sommario
Dl Sostegni: scadenze e beneficiari
Il DL Sostegni n.41/2021 ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere i soggetti i
titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario, ed è
commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto
all’anno 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in caso di assenza di calo di fatturato medio 2019 / 2020 del 30%.
Tali soggetti dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA.
Domanda
A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 è possibile inviare l’istanza per la richiesta del contributo,
mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto:
– i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività
d’impresa, arte o professione;
– gli enti non commerciali (anche terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione
all’attività commerciale eventualmente svolta);
– i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR.
Restano esclusi:
– i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.03.2021;
– i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.03.2021. Tale esclusione non opera per l’erede
che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius,
titolare di partita IVA prima di tale data;
– gli Enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
– gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
NOVITÀ! – il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24
Requisiti di accesso
1° requisito per l’accesso:
Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
– Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo
periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021.
ATTENZIONE! – In caso di svolgimento di più attività, il limite dei 10 milioni di euro per ’accesso
al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.
– Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono
rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma
1, del Tuir.
– Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole
connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far
riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019)
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato
l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
2 °requisito per l’accesso:
L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del 2019
IMPORTANTE: Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Dl Sostegni: Casi ed esempi
Caso 1) – P.Iva aperta 10.02.2019
Come richiesto dalla normativa, i mesi da considerare sono quelli successivi a quello di attivazione della
partita IVA, a rilevare ai fini della media è il fatturato conseguito dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre
2019, il tutto diviso il numero dei mesi da considerare ovvero da marzo a dicembre, e quindi 10 mesi.
• Fatturato marzo/dicembre 2019: 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi,
di 9.000 euro;
• Fatturato 2020: 120.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 10.000 euro.
Posto che la differenza tra fatturato medio mensile 2019 e 2020 è negativa, il contributo è determinato
applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda
dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019.
Caso 2) – P.Iva aperta nel 2020
Nel caso di apertura della posizione IVA nel 2020, viene completamente a mancare il riferimento
“storico” del fatturato 2019.
Di conseguenza la base di calcolo del contributo (ovvero la differenza tra i fatturati medi mensili) sarà
sempre pari a zero, ma il diritto al riconoscimento del contributo viene fatto salvo dalla disposizione
relativa alle nuove posizioni. Il contributo quindi spetterà comunque, nella misura minima di 1.000 euro
per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.
Caso 3) – P.Iva aperta nel 2021
Per quanto riguarda il caso degli eventuali contribuenti che hanno attivato la partita IVA nel 2021, stante
il tenore letterale della norma valgono le medesime considerazioni fatte per i soggetti che l’hanno aperta
nel 2020, tenendo tuttavia in debita considerazione il fatto che la norma esclude dal beneficio i
contribuenti che hanno aperto la posizione dopo l’entrata in vigore del decreto-legge Sostegni.
Questa previsione potrebbe dar luogo a dei comportamenti potenzialmente fraudolenti, posto che per
segnalare l’apertura della partita IVA vi sono 30 giorni; in proposito si suggerisce la massima prudenza, e
magari l’attesa di un qualche ulteriore approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, onde evitare
la percezione di un contributo la cui spettanza possa poi essere oggetto di contestazione.
La determinazione del fatturato
Come già detto in precedenza, l’importo del contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita da
tali soggetti tra 2019 e 2020. Diminuzione che viene verificata confrontando la media mensile del fatturato e
dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).
La determinazione degli importi della media mensile
Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020,
occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno
dei due anni.
A tal fine, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di
prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data
della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei
documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.
