Apertura partita iva: vale il c.d. “comportamento concludente”

Per aprire una partita IVA è necessario presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, compilando il c.d. modello AA9/12 in caso di persone fisiche ed il modello AA7/10 in caso di soggetti diversi. Si tratta di una dichiarazione di inizio attività, che deve essere consegnata entro 30 giorni dall’avvio della propria attività (professionale o di impresa), e può venire trasmessa telematicamente all’Agenzia da un intermediario abilitato, oppure può essere presentata personalmente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate.

Sul modello, oltre ai dati anagrafici ed al codice ATECO legato all’attività che si intende svolgere, coloro che, rispettando determinati requisiti, intendono aderire al regime agevolato c.d. “forfetario”, devono barrare l’apposita casella di riferimento.

La mancata indicazione sul modello, però, non fa venir meno il diritto di adesione al regime forfetario, se ho già emesso fatture, indicando i riferimenti normativi relativi al regime forfetario (esclusione dall’IVA, no applicazione della ritenuta d’acconto, apposizione della marca da bollo ecc…),  in quanto, in generale, vige il c.d.
“comportamento concludente”.

Pertanto, in questo caso, indicando sulle fatture i riferimenti normativi riferiti al regime agevolato, ho dimostrato l’ intenzione di aderire a tale regime e, quindi, mantengo il diritto a rimanere nei forfetari e non dovrò fare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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