Guida completa alla fatturazione elettronica per il regime forfettario e di vantaggio

A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2022 e-fattura obbligatoria per i contribuenti in regime di vantaggio e forfettari.

In sintesi l’e-fattura prevede un processo emissione, trasmissione e conservazione sostitutiva delle fatture, quindi il passaggio dal cartaceo al digitale, cosi come avviene  già del resto per altri regimi fiscali.

L’articolo del decreto-legge 30 aprile 2022 nr. 36 che qui interessa è il nr. 18, intervenuto in modifica all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127 in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, disponendo la cancellazione degli esoneri attualmente in vigore a favore del “soggetti minori”:

  • contribuenti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2011 nr. 98 (cd. ex minimi);
  • contribuenti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014.

Tale cancellazione, tuttavia, avverrà in due tempi:

  • a partire dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nell’esercizio precedente hanno conseguito ricavi o compensi (ragguagliati a periodo) superiori a 25.000 euro;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, per tutti indistintamente.

Nel concreto, i contribuenti in regime di vantaggio e forfettari che abbiano superato nel 2021 la soglia dei 25mila euro di ricavi o compensi dovranno, a partire dal 1° luglio 2022, emettere obbligatoriamente fattura in formato elettronico, ma le novità non si limitano certamente al solo aspetto della certificazione delle operazioni attive.

FISCO ELETTRONICO cos’è

La grande novità di questo passaggio epocale, infatti, non risiede tanto, o non solo, nella diversa modalità di emissione delle fatture, con il passaggio dall’analogico al digitale, ovvero dalla fattura “su carta” a quella tramite file XML con transito obbligatorio dal Sistema di interscambio, ma anche nel fatto che i soggetti “nuovi obbligati” dal 1° luglio 2022 saranno attratti in toto nel mondo del cd. “fisco elettronico”. Gli stessi, pertanto, dovranno anche:

  • ricevere le fatture passive in formato elettronico (rendendo quanto mai opportuna l’adesione al servizio gratuito AdE di consultazione);
  • ottemperare agli obblighi di conservazione elettronica delle e-fatture (fattibile tramite adesione al servizio gratuito AdE di conservazione);
  • assolvere in modalità virtuale l’imposta di bollo (gestione tramite Piattaforma Fatture e Corrispettivi, area imposta di bollo e-fatture);
  • confrontarsi con gli obblighi (in formato elettronico) relativi alle operazioni effettuate con controparti estere.

Per quanto riguarda le operazioni con controparti estere la novità è di grande rilievo, poiché i contribuenti in regime forfettario, o di vantaggio, essendo soggetti che nulla avevano a che fare con il cd. fisco elettronico, mai hanno dovuto confrontarsi con gli obblighi di esterometro, quand’anche avessero deciso su base volontaria di emettere fattura in formato elettronico.

Dal 1° luglio 2022, invece, i “nuovi obbligati”, come abbiamo detto, diventano “attori” a pieno titolo del mondo del fisco elettronico, esterometro incluso. Tuttavia, il 1° luglio 2022 non è solo il “d-day” dei nuovi obbligati alla fattura elettronica, ma è anche il giorno a partire dal quale il cd. esterometro – comunicazione delle operazioni transfrontaliere – viene meno, sostituito dall’invio di singoli documenti elettronici che tutti i contribuenti saranno chiamati a predisporre al fine di segnalare al Sistema di Interscambio le operazioni intrattenute con soggetti non stabiliti.

Abolizione dell’esterometro Dal 1° luglio 2022

Come ricorderemo, in quanto più volte approfondito in precedenza, dal 1° luglio 2022 il cd. esterometro viene sostituito da documenti di fattura elettronica da trasmettere singolarmente al Sistema di Interscambio, come segue:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentate da emissione di fattura elettronica, da trasmettersi nei termini ordinari. Quale codice destinatario occorrerà indicare “XXXXXXX”;
  • gli acquisti di servizi da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato (UE / Extra UE) daranno luogo all’emissione di un “Tipo Documento TD17” per l’operazione di integrazione IVA / Autofattura, da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero;
  • gli acquisti di beni intracomunitari daranno luogo all’emissione di un “Tipo Documento TD18” per l’integrazione IVA, da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero;
  • gli acquisti che danno luogo agli altri casi di integrazione (acquisti di beni ai sensi dell’articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72) dovranno essere gestiti con emissione di un “Tipo Documento TD19 per l’integrazione IVA, da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero.

per quanto riguarda le importazioni, invece, posto che l’operazione è già conosciuta al Sistema di Interscambio, grazie alla bolla doganale, non vi sarà altro da predisporre e/o trasmettere.

Tutto questo riguarderà anche i contribuenti in regime forfettario ed in regime di vantaggio, se attratti nel “fisco elettronico” a partire dal 1° luglio 2022, e dovrà esser coordinato con le specifiche norme che regolano questi due particolari regimi, che devono a tal fine essere distintamente analizzati, poiché sono presenti eccezioni, rispetto al regime ordinario, che riguardano la territorialità delle operazioni, oltre che regole particolari applicabili solo all’uno, piuttosto che all’altro, di tali regimi.

Regime forfettario e le operazioni con l’estero

Per tale ragione si rende necessario effettuare una disamina sotto più punti di vista:

  • il trattamento delle operazioni attive intrattenute con soggetti esteri, distintamente per regime forfettario e di vantaggio;
  • il trattamento delle operazioni passive intrattenute con soggetti esteri, distintamente per regime forfettario e di vantaggio.

Occorre quindi analizzare, caso per caso, quali sono le regole da seguire e quali sono le corrette codifiche da utilizzare a livello di codice natura IVA e di codice tipo documento, laddove queste operazioni debbano essere gestite in elettronico a partire dal 1° luglio 2022.

 

Scendiamo ora nei dettagli, dedicando in questo intervento l’attenzione ai contribuenti in regime forfetario, ex art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014, indagando sulle modalità di emissione di e-fattura per i casi di effettuazione di operazioni attive verso soggetti non stabiliti, nonché sulle modalità di gestione degli acquisti esteri, distinguendo i vari casi che si possono presentare (acquisti di beni o di servizi, operazioni intra o extra comunitarie).

Aspetto attivo – Per quanto riguarda all’aspetto attivo, occorre ricordare che il regime forfettario prevede che:

  • le fatture relative a operazioni interne, ovvero relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate verso clienti nazionali (B2B e B2C) non sono soggette ad IVA. In sede di emissione della fattura elettronica il codice natura IVA da indicare sarà N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi;
  • le cessioni intracomunitarie B2B e B2C sono considerate operazioni interne; in sede di emissione della fattura elettronica, pertanto, il codice natura IVA da indicare sarà il medesimo utilizzato per le operazioni intercorse con soggetti italiani, ovvero N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi;
  • se l’operazione riguarda una prestazione di servizi intracomunitari effettuate verso soggetti economici (B2B UE), si rende applicabile l’articolo 7-ter del D.P.R. 633/72; pertanto, il codice natura IVA da riportare all’atto dell’emissione della fattura sarà N2.1 (operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
  • se l’operazione riguarda una prestazione di servizi extra UE, sia che si tratti di una operazione B2B che B2C, parimenti si rende applicabile l’articolo 7-ter del D.P.R. 633/72; pertanto, il codice natura IVA da riportare all’atto dell’emissione della fattura sarà N2.1 (operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
  • se l’operazione riguarda una prestazione di servizi effettuate a favore di clienti privati europei (B2C UE), l’operazione viene considerata interna; in sede di emissione della fattura elettronica, pertanto, il codice natura IVA da indicare sarà il medesimo utilizzato per le operazioni intercorse con soggetti italiani, ovvero N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi;
  • infine, il caso dell’esportazione di beni, per il quale si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 8 del D.P.R. 633/72. Il codice natura IVA da indicare in fattura sarà pertanto N3.1, operazioni non imponibili – esportazioni.

Aspetto passivo – Per quanto riguarda l’aspetto passivo delle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti, occorre innanzi tutto ricordare che nel regime forfettario, per il caso degli acquisti intracomunitari di beni, valgono regole particolari:

  • fino a 10.000 euro / anno di acquisti intracomunitari di beni effettuati da contribuenti in regime forfetario l’operazione non si considera intracomunitaria. Nel momento in cui il forfettario, sotto tale soglia, effettua un acquisto intracomunitario, lo stesso deve qualificarsi al fornitore estero come soggetto “privato”. Sulla fattura verrà quindi esposta l’IVA estera e non è necessario effettuare alcuna operazione successiva di integrazione o alcuna trasmissione di dati relativamente a tale operazione;
  • oltre 10.000 euro / anno di acquisti intracomunitari effettuati da contribuenti in regime forfettario, tali acquisti devono essere gestiti con la medesima modalità prevista per i contribuenti in regime ordinario IVA. È quindi necessario procedere ad integrare l’IVA, e l’imposta dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo all’operazione. Quanto sopra vale sia che si tratti di forfettario ancora ammesso alla fatturazione analogica, sia che si tratti di contribuente attratto nel nuovo obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022; tuttavia, in quest’ultimo caso, l’operazione di integrazione dovrà essere effettuata in elettronico, con emissione di un “Tipo Documento” TD18 – Acquisti intracomunitari.

Per quanto riguarda, invece, gli acquisti di servizi, intracomunitari e da soggetti extra UE, effettuati da contribuenti in regime forfettario, non sono previste soglie che comportino la possibilità di non procedere ad integrare l’IVA. Di conseguenza, nel caso di acquisti di servizi da fornitori esteri, la fattura dovrà essere sempre integrata di IVA, qualunque sia l’importo, e la corrispondente imposta versata entro il giorno 16 del mese successivo all’operazione. Anche in questo caso, queste regole valgono sia per i forfettari ancora ammessi alla gestione analogica, che per quelli attratti negli obblighi di fatturazione elettronica.

In quest’ultimo caso, tuttavia:

  • gli acquisti di servizi intra UE e extra UE effettuati dai contribuenti in regime forfettario, se si tratta di contribuente “nuovo obbligato” alla fattura elettronica dal 1° luglio 2022, danno luogo all’integrazione della fattura / emissione di autofattura in formato elettronico, con emissione di un “Tipo Documento” TD17 – Acquisti di servizi da soggetti non stabiliti.

 

Il regime di vantaggio caratteristiche

Chi rientra nel regime di vantaggio?
Possono fruire del regime di vantaggio le persone fisiche che hanno intrapreso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2015, in possesso dei seguenti requisiti: nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro.

 

 

Dopo aver approfondito le modalità di emissione delle fatture elettroniche per operazioni attive effettuate verso controparti estere in regime forfettario, nonché le modalità di gestione degli acquisti effettuati con controparti non residenti, sempre in regime forfettario, passiamo ora ad esaminare le peculiarità del regime di vantaggio di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2011 nr. 98.

 

Aspetto attivo – Per quanto riguarda all’aspetto attivo, occorre ricordare che il regime di vantaggio prevede che:

  • le fatture relative a operazioni interne, ovvero relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate verso clienti nazionali (B2B e B2C) non sono soggette ad IVA. In sede di emissione della fattura elettronica il codice natura IVA da indicare sarà N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi;
  • le cessioni intracomunitarie B2B sono considerate operazioni interne; in sede di emissione della fattura elettronica, pertanto, il codice natura IVA da indicare sarà il medesimo utilizzato per le operazioni intercorse con soggetti italiani, ovvero N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi;
  • le cessioni intracomunitarie B2C (ovvero verso privati) sono considerate operazioni interne; in sede di emissione della fattura elettronica, pertanto, il codice natura IVA da indicare sarà il medesimo utilizzato per le operazioni intercorse con soggetti italiani, ovvero N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi;
  • se l’operazione riguarda una prestazione di servizi B2B UE, si rende applicabile l’articolo 7-ter del D.P.R. 633/72; pertanto, il codice natura IVA da riportare all’atto dell’emissione della fattura sarà N2.1 (operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
  • se l’operazione riguarda una prestazione di servizi a clienti privati europei (B2C UE), l’operazione viene considerata interna; in sede di emissione della fattura elettronica, pertanto, il codice natura IVA da indicare sarà il medesimo utilizzato per le operazioni intercorse con soggetti italiani, ovvero N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi;
  • se l’operazione riguarda una prestazione di servizi extra UE, sia che si tratti di una operazione B2B che B2C, si rende applicabile l’articolo 7-ter del D.P.R. 633/72; pertanto, il codice natura IVA da riportare all’atto dell’emissione della fattura sarà N2.1 (operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
  • il caso dell’esportazione di beni, infine, non è contemplato, poiché i contribuenti in regime di vantaggio non possono effettuare tale tipo di operazione.

Aspetto passivo – Per quanto riguarda l’aspetto passivo, a differenza di quanto accade nel regime forfettario, non sono previste soglie sotto le quali gli acquisti intracomunitari debbono essere trattati quali operazioni interne.

Pertanto:

  • gli acquisti intracomunitari effettuati da contribuenti in regime di vantaggio devono essere gestiti nella medesima modalità prevista per i contribuenti in regime ordinario IVA. È quindi necessario procedere ad integrare l’IVA, e la relativa imposta dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo all’operazione. Quanto sopra vale sia in caso di contribuente ancora ammesso alla gestione analogica, sia per il contribuente in regime di vantaggio “nuovo obbligato” alla fattura elettronica dal 1° luglio 2022. In quest’ultimo caso, tuttavia, a partire da tale data l’operazione di integrazione dovrà essere effettuata in elettronico, con emissione di un “Tipo Documento” TD18 – Acquisti intracomunitari;
  • gli acquisti di servizi, intra UE e extra UE, effettuati dai contribuenti in regime di vantaggio, devono essere gestiti nella medesima modalità prevista per i contribuenti in regime ordinario IVA. È quindi necessario procedere ad integrare l’IVA (o emettere autofattura), e la relativa imposta dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo all’operazione. Quanto sopra vale sia in caso di contribuente ancora ammesso alla gestione analogica, sia per il contribuente in regime di vantaggio “nuovo obbligato” alla fattura elettronica dal 1° luglio 2022. In quest’ultimo caso, tuttavia, a partire da tale data l’operazione di integrazione o emissione di autofattura dovrà essere effettuata in elettronico, con emissione di un “Tipo Documento” TD17 – Acquisti di servizi da soggetti non stabiliti;
  • laddove venga posta in essere un’operazione di acquisto che rientra negli altri casi di integrazione (acquisti di beni ai sensi dell’articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72), nuovamente si può procedere ad integrazione IVA con versamento entro il 16 del mese successivo all’operazione. Per i nuovi obbligati al fisco elettronico, a partire dal 1° luglio 2022 queste operazioni dovranno essere gestite con emissione di un “Tipo Documento TD19”.

 

Nuovi tipi di documenti TD

 

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