FATTURA ELETTRONICA E DICHIARAZIONE DI INTENTO – Novità 2022
Sommario
FATTURA ELETTRONICA E DICHIARAZIONE DI INTENTO
NOVITA’ DAL 01.01.2022
Riferimenti Legislativi: Provv. n. 293390/2021 Agenzia delle Entrate del 28.10.2021 Artt. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972
A partire dal 01.01.2022 i soggetti passivi che intendono effettuare acquisti in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera c) del DPR 633/1972, a seguito di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, verranno sottoposti
a specifiche procedure di analisi di rischio e controllo, al fine di verificare il possesso dei requisiti per essere qualificati esportatori abituali.
Conseguentemente, il Provvedimento n. 293390/2021 richiede al fornitore dell’esportatore abituale, un maggior dettaglio delle informazioni
contenute nel file XML della fattura elettronica.
Con Provv. n. 293390/2021 del 28.10.2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le nuove modalità di emissione delle fatture elettroniche in
presenza di dichiarazioni di intento presentate da esportatori abituali a partire dal 01.01.2022.
COMPILAZIONE FATTURA ELETTRONICA
A partire dal 01.01.2022, nel file .xml della fattura elettronica dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione di intento, come di seguito specificato:
– nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “Intento”;
– nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento ed il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 09876543212345678-000001);
– nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione di intento.
ANALISI E CONTROLLO AGENZIA delle ENTRATE
Le attività di analisi e controllo verranno effettuate mediante l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di intento presentate
dal contribuente e le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di esito negativo delle attività di analisi, le dichiarazioni di intento illegittimamente trasmesse saranno invalidate e verrà inibita al
soggetto passivo la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni di intento.
Laddove il soggetto effettui, comunque, un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di scarto.
INVALIDAZIONE DICHIARAZIONE D’INTENTO
L’invalidazione della dichiarazione di intento comporterà, inoltre, lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio.
La comunicazione di invalidazione verrà inviata al soggetto emittente a mezzo pec e riporterà:
– il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata;
– le motivazioni dell’invalidazione;
– l’Ufficio al quale rivolgersi per ricevere informazioni e presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale.
La comunicazione verrà inviata anche al fornitore dell’esportatore abituale sempre a mezzo pec.
N.B.: la procedura di controllo riguarda tutte le dichiarazioni d’intento inviate.
Si ricorda che è onere del cedente verificare la corretta presentazione della dichiarazione da parte del cessionario.
A T T E N Z I O N E
Per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi, è necessario che la dichiarazione d’intento riporti una data anteriore rispetto a quella di effettuazione dell’operazione. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/72, la cessione di beni si considera perfezionata con la loro consegna / spedizione, mentre la prestazione di servizi si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo.
