Guida all’imu 2021- D.L. n. 146/2021
Sommario
Esenzione imu
In base all’attuale orientamento della Corte di Cassazione, contenuto nelle sentenze nn. 4166/2020, 20130/2020 e 17408/2021, si esclude l’esenzione dall’IMU per la sola circostanza che un componente della famiglia risieda in un Comune diverso. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte in tale ipotesi l’esenzione dall’imposta municipale propria si perde per entrambi gli immobili. Non è possibile, secondo tale interpretazione restrittiva, fruire del beneficio su nessuna delle due unità immobiliari.
La questione per il momento risulta aperta davanti alla Corte Costituzionale, chiamata in causa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, con ordinanza del 23 settembre 2020 e, più recentemente, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con ordinanza n. 2985 del 22 novembre 2021.
Su quale immobile versare il tributo se i coniugi hanno residenza in due comuni diversi?
Il problema, almeno dopo la definitiva approvazione del D.L. n. 146/2021, sarà risolto definitivamente anche se, come sarà osservato, non sono del tutto superate le incertezze. Secondo quanto previsto dalla novella i coniugi con residenza in due Comuni diversi potranno scegliere l’immobile sul quale applicare l’esenzione dall’IMU prevista per l’abitazione principale.
La disposizione non prevede alcun limite alla scelta. Pertanto, inevitabilmente, si sceglierà di pagare con riferimento all’immobile il cui valore catastale risulterà meno elevato. Naturalmente, a tal fine, un “peso” decisivo, riguarderà anche l’aliquota deliberata dal singolo Comune.
In base al tenore letterale della disposizione sembra anche che la scelta non vincoli i contribuenti per il futuro. Pertanto, nell’anno successivo potrà scegliersi di non pagare con riferimento ad un Comune diverso rispetto a quello in cui risulta ubicato l’immobile considerato esente nell’anno precedente.
Invece, la modifica della scelta sembra più difficile con riferimento all’acconto e al saldo. In buona sostanza la scelta dell’immobile la cui imposta sarà versata non dovrebbe essere modificabile all’interno dell’anno di riferimento. Il punto, naturalmente, dovrà essere oggetto di un chiarimento.
Il problema si manifesterà per la prima volta con riferimento alla prima scadenza, cioè al versamento del saldo che, con riferimento all’anno 2021, cioè il periodo di entrata in vigore della novità dovrà infatti essere effettuato entro il 16 dicembre 2021.
La novità non è stata prevista da una disposizione di interpretazione autentica, gli effetti, quindi, riguarderanno il futuro, in quanto la norma sarà efficace dalla data di conversione in legge del citato decreto n. 146/2021. Conseguentemente se la novella entrerà in vigore dal 15 dicembre, la novità potrà essere applicata per un mese. Diversamente, ove la disposizione dovesse essere approvata dal 16 dicembre in avanti, gli effetti si manifesteranno dal 1° gennaio 2022.
Disposizioni attuali
In base alle disposizioni attualmente in vigore se gli immobili di proprietà dei due coniugi sono nello stesso Comune l’esenzione spetta per uno solo di essi. Questa limitazione viene ora estesa anche laddove le due unità immobiliari siano ubicate in due Comuni diversi.
Per il passato, laddove la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla “vecchia” disposizione, dovesse accogliere la tesi dei contribuenti, i soggetti che hanno già effettuato il versamento potranno chiedere il relativo rimborso. Ciò a condizione, nell’ipotesi di contenzioso, che la sentenza non sia passata in giudicato.
Diversamente, i Comuni potranno accertare gli ultimi cinque anni. In tale ipotesi, per l’irrogazione delle eventuali sanzioni, dovrà essere verificata la possibilità di invocare le obiettive condizioni di incertezza.
