Lotteria degli scontrini dal 1 Febbraio: cos’è e come funziona?
Sommario
Lotteria degli scontrini significato
Già dal 1° dicembre 2020, il portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home è stato attivato per permettere ai contribuenti di registrarsi e ottenere il proprio codice di partecipazione.
I partecipanti possono partecipare alle estrazioni dei premi messi in palio, infatti, presentando il proprio “codice lotteria”, prima di effettuare acquisti di beni o servizi (di importo uguale o superiore a 1 euro) presso commercianti al minuto che trasmettono i relativi corrispettivi.
Il codice lotteria non è altro che uno pseudonimo del codice fiscale del cliente e ne consente l’identificazione ai soli fini dell’assegnazione dei premi. Esso è ricavabile da ciascun contribuente dal portale lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Una volta generato, dovrà essere stampato o salvato su dispositivo mobile per mostrarlo all’esercente. La comunicazione del codice al momento dell’acquisto costituisce manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni. Una volta ottenuto il proprio codice lotteria è possibile utilizzarlo per tutti gli acquisti e partecipare, così, a tutte le corrispondenti estrazioni.
Invio da parte dell’esercente dei dati
L’esercente è tenuto a trasmettere i dati relativi agli scontrini entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall’emissione.
Se l’esercente tarda a trasmettere gli scontrini, il contribuente parteciperà alle prime estrazioni mensili effettuate dopo l’inoltro dei tuoi scontrini; per le estrazioni si prenderà difatti a riferimento il giorno in cui lo scontrino verrà acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione dello scontrino.
Tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire, la trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In particolare:
- tutti i modelli dei Registratori Telematici
- e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate
sono configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale che coincide con il momento di effettuazione dell’operazione.
Estrazioni e premi lotteria degli scontrini
Le estrazioni – A regime saranno effettuate:
- estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti
- estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.
Seguirà l’estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 per l’esercente.
Il calendario delle estrazioni
Il calendario delle estrazioni settimanali e mensili è definito con atto a doppia firma dei Direttori Generali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, mentre la data dell’estrazione annuale è stabilita con atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Una volta definito, il calendario delle estrazioni sarà visibile nell’area pubblica del PORTALE LOTTERIA e sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it).
Come già detto, i premi non concorrono a formare il reddito del futuro percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
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Avvio della lotteria
Si tratterà di un’operazione fattibile solo in parte, alla luce delle novità introdotte con la manovra finanziaria e con il cd. decreto Milleproroghe, posto che quest’ultimo ha concesso agli esercenti che non fossero ancora pronti ad accogliere la novità di rinviare il problema ancora di un mese.
- l’avvio della lotteria, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2021, è stato rinviato al 1° febbraio 2021, a seguito di quanto disposto dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, articolo 3, comma 9 (decreto Milleproroghe);
- la lotteria vedrà la luce a condizione che venga effettivamente emanato il provvedimento attuativo previsto dal medesimo art. 9 c. 3 D.L. 183/2020; si tratta del provvedimento congiunto che l’Agenzia delle Entrate e Monopoli devono predisporre per la ridefinizione di aspetti basilari della lotteria, ovvero le modalità tecniche di estrazione e i premi della lotteria.
- Soffermiamoci un attimo su questo passaggio, poiché si tratta del tassello fondamentale sul quale si fonda l’eventuale partenza, o l’ulteriore rinvio, della lotteria. Sul punto è necessario ricordare che con la manovra finanziaria, legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 1095, è stato modificato l’impianto stesso dell’operazione di estrazione a premi, prevedendo che concorrano non tutti i documenti commerciali provvisti di codice lotteria (come inizialmente previsto), bensì solo quelli onorati in moneta elettronica.Questa limitazione dell’operazione lotteria ai soli documenti commerciali onorati in moneta elettronica porta con sé una serie di conseguenze a cascata:
- gli esercenti dovranno essere ancor più attenti nell’indicare correttamente la modalità di pagamento all’atto del rilascio del documento commerciale;
- è presumibile che cambi il contenuto del tracciato telematico previsto per la trasmissione dei dati degli scontrini partecipanti all’estrazione (ma non è detto, posto che l’informazione “pagato in moneta elettronica” era comunque rilevante anche nel vecchio impianto della lotteria, posto che per i documenti commerciali pagati in moneta elettronica erano previste estrazioni aggiuntive);
- la necessità di rivedere il piano delle estrazioni (e anche dei premi) alla luce delle nuove modalità.
Detto in altri termini, a pochissimi giorni dall’avvio previsto, fintanto che il provvedimento non veda la luce, praticamente tutto quel che sappiamo sinora in ordine alla periodicità di estrazione e all’ammontare dei premi potrebbe essere potenzialmente rivisto.
Sappiamo tuttavia che l’esercente è tenuto ad aggiornare il RT alle esigenze della lotteria, ovvero:
- possibilità di inserire il codice lotteria su richiesta del cliente;
- possibilità di trasmettere telematicamente i dati degli scontrini che partecipano alla lotteria alla agenzia Dogane Monopoli, che gestisce l’operazione di estrazione dei premi (entro 12 giorni dall’operazione).
Al tempo stesso, grazie al cd “decreto Milleproroghe”, sappiamo che gli esercenti che non fossero ancora pronti non devono preoccuparsi più di tanto della data del 1° febbraio (sempre che la lotteria parta davvero).
La data da tenere in considerazione è infatti quella del 1° marzo 2021, posto che solo a partire da tale giorno i contribuenti avranno modo, tramite il portale della lotteria, di segnalare gli esercenti che si siano rifiutati di inserire il codice lotteria. Tali segnalazioni, ricordiamo, saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.Dal punto di vista del consumatore, invece, occorre ricordare che è possibile richiedere l’inserimento del codice lotteria (che deve essere preliminarmente richiesto sul portale, all’indirizzo web Portale lotteria scontrini – Partecipa ora (lotteriadegliscontrini.gov.it), su tutte le spese certificate da documento commerciale (no fattura), effettuate al di fuori di arti, impresa o professioni, a condizione che non venga richiesto l’inserimento nel medesimo documento commerciale del codice fiscale. Detto in altri termini, o si partecipa alla lotteria o si richiede l’inserimento del CF, che è condizione essenziale ai fini delle detrazioni. L’indicazione del codice fiscale ai fini della detrazione IRPEF è quindi alternativo alla partecipazione alla lotteria.
Altresì, il consumatore deve essere consapevole del fatto che il documento commerciale non parteciperà all’estrazione se non onorato con strumenti di moneta elettronica (circostanza che deve emergere dal documento commerciale, diversamente il documento verrà trasmesso telematicamente come onorato con strumento diverso dalla moneta elettronica, e quindi escluso dall’estrazione).
In sintesi, non partecipano alla lotteria:
- i documenti commerciali sprovvisti di codice lotteria;
- i documenti commerciali con codice fiscale (posto che è alternativo al codice lotteria);
- i documenti commerciali onorati con strumenti diversi dalla moneta elettronica (contanti, ticket restaurant) e quelli emessi con specifica di corrispettivo non pagato.
Restano esclusi anche i documenti commerciali che, seppure aventi inizialmente tutte le caratteristiche per la partecipazione, risultino in un secondo momento stornati a seguito di emissione di documento commerciale di reso o annullo.
Per quanto riguarda la novità introdotta con la manovra (ovvero pagamento in moneta elettronica obbligatorio ai fini della lotteria), vale la pena evidenziare che, come riportato sul portale dedicato, nel caso di vincita non sarà necessario esibire lo scontrino, tuttavia “il pagamento del premio è subordinato alla presentazione di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici (estratto di conto corrente o documento analogo da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici). Lo scontrino non è sufficiente a dimostrare il pagamento cashless”.
Software lotteria scontrino
I software gestionali professionali per il magazzino e la fatturazione elettronica ultimamente si sono dovuti dotare del supporto per la gestione della Lotteria degli Scontrini
In particolare il software Maestro gold, può in vendita al banco inserire il codice lotteria ed inviare la vendita del cliente tramite il registratore di cassa telematico o senza il registratore di cassa telematico; in questo caso il software gestionale Maestro gold 2021 si interfaccia alla procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dando come ricevuta il cosiddetto “documento commerciale” comprovante l’avvenuta vendita al cliente
