Fase 2 per Parrucchieri e centri estetici: ultime novità
È bene sottolineare che le regole di comportamento stilate dall’Istituto Superiore della Sanità ed approvate dal Comitato tecnico-scientifico, per i servizi dei parrucchieri e dei centri estetici, in vista della ripresa delle attività dopo la fase di lockdown, sono raccomandazioni/consigli, ma non obblighi di legge – come d’altronde precisa il presidente dell’Inail Bettoni – che “non si tratta di disposizioni vincolanti ma di contributi di carattere scientifico. (…) Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere”.
Sommario
Rischio integrato medio alto
Come sottolineato nel documento tecnico, tale settore – che comprende i saloni di barbieri e parrucchieri, gli istituti di bellezza e quelli di manicure e pedicure, per un totale di oltre 140 mila imprese e 260 mila addetti – è classificato con un livello di rischio integrato medio-alto, con indice di aggregazione medio-basso. Tale livello di rischio è dovuto, da un lato alle attività specifiche legate ai servizi per la persona che avvengono in stretta prossimità con il cliente per cui il distanziamento non può essere garantito, dall’altro all’elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio legata anche alla presenza di operazioni che comportano rischio di formazione di aerosol.
Distanza minima di 2 metri tra le postazioni – Tra le misure di prevenzione proposte, si segnalano la possibilità di consentire deroghe ai giorni di chiusura, l’estensione degli orari di apertura dei locali e una razionalizzazione degli spazi tale da permettere il distanziamento, anche attraverso la realizzazione di aree di attesa all’esterno, consentendo – ove possibile – l’occupazione del suolo pubblico in deroga. Inoltre, per garantire la sostenibilità delle attività quotidiane, è necessaria una buona programmazione di tutte le attività e dei tempi medi dei trattamenti, che andrebbero predeterminati già al momento della prenotazione, per ottimizzare i tempi di attesa e prevenire ogni forma di affollamento.
Si raccomanda, a tal proposito, di limitare il numero di persone presenti nel locale allo stretto necessario, anche prevedendo orari di lavoro flessibili e, ove possibile, la turnazione dei dipendenti. Per quanto riguarda la distanza minima tra le postazioni, nel documento viene specificato che dovrebbe essere di almeno 2 metri.
Ai titolari di attività rientranti in questo settore viene, altresì, consigliato di eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale e – se possibile – di lavorare a porte aperte.
Obbligo mascherine
Come previsto dall’articolo 3 del DPCM del 26 aprile, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente a partire dall’ingresso nel locale, a eccezione del tempo necessario per effettuare i trattamenti che non lo rendano possibile. È preferibile, inoltre, fare ricorso a grembiuli e asciugamani monouso. Se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60 gradi per 30 minuti. In tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente.
Indicazioni specifiche per i trattamenti estetici
Posto che il lavoro di un centro estetico presenta caratteristiche diverse da quello svolto dal barbiere e dal parrucchiere, il documento fornisce indicazioni specifiche per i titolari di tali attività.
Ad esempio, viene raccomandato di tenere chiusi i pannelli della cabina durante i trattamenti estetici. Inoltre, si richiede di adottare specifiche misure soprattutto per le operazioni di cura del viso, incluse quelle di micropigmentazione; in particolare, per i trattamenti del viso che implicano l’uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative. Tali trattamenti potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione.
Ove presenti, sono inibiti l’uso della sauna o del bagno turco, come anche quello delle vasche idromassaggio.
Al termine di ciascuna sessione vanno rimossi (con i guanti) le pellicole, i lenzuolini monouso e quant’altro sia stato utilizzato per il trattamento e – prima di far entrare il cliente successivo – bisogna garantire il ricambio di aria nella cabina (se possibile aprendo le finestre, oppure meccanicamente).
Regole per i lavoratori
Agli addetti è fatto obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche (associato a visiere o schermi facciali) durante tutta la giornata di lavoro e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente.
In particolare gli estetisti dovranno utilizzare DPI di livello protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le attività di cura del viso che prevedono l’utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di aerosol e, comunque, in tutti i casi già previsti dalla normativa vigente. Sia i FFP2/FFP3 che gli schermi facciali e le visiere devono essere DPI di III categoria, per cui il loro uso deve essere valutato nell’ambito della complessiva gestione dei rischi, con un adeguato coinvolgimento del Medico Competente, ove previsto.
Deve inoltre essere garantita una adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, con particolare riferimento alla importanza dell’uso esclusivo del dispositivo, alla importanza di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l’utilizzo e di procedere alla immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili (in particolare schermi facciali e visiere) fra un utilizzo e l’altro, alla importanza di una accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.
La mascherina chirurgica, infine, dovrà essere indossata anche dal personale addetto alla cassa, per il quale bisogna predisporre delle barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).
