Sospensione per l’IVA, ritenute e contributi, ecco chi non versa
La sospensione del versamento dell’iva, delle ritenute sulle retribuzione, e dei contributi previdenziali previsti per il 16 aprile ed il 16 maggio, non è generalizzata, ma il contribuente dovrà dimostrare la effettiva “riduzione” dell’attività nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti periodi dello scorso anno. La riduzione dovrà essere di almeno del 33 per cento e, qualora l’impresa avesse conseguito nell’anno 2019 ricavi per un importo complessivo di 50 milioni di euro, la “contrazione” dovrà essere superiore al 50 per cento.
Le condizioni ora indicate, che determinano la sospensione dei termini di versamento per i contribuenti, subiscono una deroga per le attività che hanno sopportato maggiori danni dalla diffusione dell’epidemia. Si tratta dei soggetti indicati nell’art. 8 del D.L. n. 9/2020 come, ad esempio, le agenzie di viaggio, le strutture turistico – ricettive, le guide turistiche, i bar, i pub, le discoteche, i ristoranti, etc. In questi casi, i termini di versamento delle ritenute e dei contributi, in scadenza il 16 aprile prossimo, risultano in ogni caso sospesi anche laddove i contribuenti non riuscissero a dimostrare la riduzione dei ricavi e dei compensi nel periodo di marzo 2020, rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente. Invece, la sospensione dell’Iva, relativa al periodo di liquidazione di marzo, richiederà sempre la dimostrazione dell’avvenuta riduzione dell’attività.
Il meccanismo e gli adempimenti “onerosi”
Il meccanismo che consente di beneficiare della sospensione è semplice nella descrizione, ma difficile nella fase di applicazione.
La prima scadenza da prendere in considerazione è rappresentata dal 16 aprile. Al fine di verificare se il contribuente possa rinviare i pagamenti alla data del 30 giugno prossimo, dovrà porre a confronto due periodi: il mese di marzo dell’anno 2020, con il corrispondente mese dell’anno precedente. L’operazione di raffronto riguarderà i ricavi conseguiti per le imprese e i compensi percepiti per gli esercenti arti e professioni.
Il criterio applicabile (cassa o competenza) sarà variabile anche in funzione del regime contabile scelto dal contribuente. Ad esempio, gli esercenti attività di impresa in regime semplificato (art. 66 del TUIR), dovranno verificare l’ammontare dei ricavi effettivamente incassati.
Invece, se i contribuenti avranno optato per il “metodo della registrazione ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, dovranno fare riferimento alle fatture registrate ai fini Iva.
L’operazione non si profila affatto semplice e ne conseguiranno una serie di ulteriori adempimenti oltre che, probabili contestazioni, durante la fase dei controlli. Ad esempio, si consideri il caso in cui un’impresa in contabilità ordinaria abbia emesso una fattura per l’acconto di una fornitura. In questo caso l’operazione è irrilevante in quanto l’ammontare dei ricavi deve essere determinato in base al principio di competenza.
Se, a seguito della sospensione dell’attività, disposta con il DPCM dell’11 marzo 2020, l’impresa non è stata in grado di consegnare la merce, l’importo fatturato non concorrerà alla determinazione dei ricavi del mese di marzo dell’anno 2020, da confrontare con quello corrispondente al mese di marzo del precedente anno 2019.
Un’altra criticità è costituita dal lasso di tempo a disposizione per poter effettuare le verifiche necessarie. Se si considera che prima della scadenza del 16 aprile sono compresi i giorni festivi dovuti alla Pasqua, i contribuenti avranno a disposizione quattro giorni effettivi per effettuare l’operazione di confronto.
La situazione è già di per sé sufficientemente complicata. È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate non “introduca in via interpretativa” ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalla legge. Ad esempio, per i contribuenti che determinano l’acconto Iva effettuando la liquidazione parziale del tributo relativa al periodo 1° – 20 dicembre, oppure 1° ottobre – 20 dicembre, l’Agenzia chiede di procedere alla stampa del risultato della liquidazione parziale. E’ probabile che in futuro, quando il periodo di emergenza sarà perlomeno ridotto, che venga effettuata una richiesta analoga chiedendo di conservare e esibire un prospetto di dettaglio fornendo evidenza che l’ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al periodo di marzo del 2020 siano diminuiti di almeno il 33 per cento o del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.
Sarebbe auspicabile che in futuro le attività di controllo si svolgano senza caricare i contribuenti di eccessivi oneri. Le energie future dovranno essere soprattutto impiegate per riuscire a ripartire ammesso che, dopo uno stop così lungo, le piccole imprese siano in grado di “accendere nuovamente il motore”.
Le stesse verifiche dovranno posi essere effettuate per la sospensione dei versamenti aventi scadenza il 16 maggio prossimo. Il confronto riguarderà il mese di aprile, con il corrispondente periodo dell’anno precedente.
La nuova disposizione disciplina anche il caso dei contribuenti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 e quindi potrebbero non avere un termine di confronto, rispetto alle risultanze dei mesi di marzo ed aprile dell’anno 2020. La circostanza risulterà ininfluente e in tale ipotesi la sospensione dei tributi e dei contributi troverà applicazione in ogni caso.
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