Fattura Elettronica: nuovo tracciato xml dal 4 maggio 2020
In materia di fatturazione elettronica, sarà utilizzato un nuovo tracciato telematico, al fine di recuperare dallo SDI, le informazioni necessarie alla predisposizione della dichiarazione IVA precompilata.
Le novità di maggiore rilievo riguardano l’introduzione di nuovi codici natura, che dovranno essere utilizzati per identificare le ragioni di mancata applicazione dell’IVA. Inoltre, si arricchiscono le tipologie di documenti che è possibile emettere o, meglio, le codifiche diventano molto più dettagliate rispetto al passato.
Sommario
Novità codici documento e ritenute
Per quanto riguarda le diverse tipologie di documento, nuove codifiche vengono introdotte relativamente alle integrazioni IVA, laddove si voglia far transitare l’operazione dal Sistema di Interscambio.
I codici documento sono diversi a seconda della ragione dell’integrazione:
- Codice TD16 per integrazione di fattura soggetta a reverse charge interno,
- Codice TD17 per integrazione/autofattura a seguito di acquisto di servizi dall’estero,
- Codice TD18 per integrazione derivante dall’acquisto di beni intracomunitari,
- Codice TD19 per integrazione/autofattura derivante dall’acquisto di beni ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del DPR 633/72.
Sul fronte delle autofatture, anche qui nuovi codici differenziati a seconda dell’operazione: resta valido il TD20 nel caso di autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93), ma viene introdotto il nuovo codice TD21 da utilizzare nel caso di emissione di autofattura per splafonamento.
Di nuova introduzione anche il codice TD22 (estrazione beni da Deposito IVA) e TD23 (estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA).
Altre codifiche vengono introdotte per meglio distinguere il tipo di fattura in fase di emissione, con l’evidente intento di meglio monitorare il rispetto dei tempi di trasmissione previsti dalla norma.
La fattura immediata (da trasmettersi entro 12 giorni) continuerà ad essere gestita con codice TD01 (o, volendo, TD06 nel caso di parcella), mentre in caso di fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera a), da trasmettersi entro il giorno 15 del mese successivo, si dovrà utilizzare il codice TD24. Infine, introdotto anche il codice TD25, per la fattura “ultra differita”, emessa ai sensi dell’articolo 21 comma 4, lettera b).
Anche l’autoconsumo e le cessioni gratuite senza rivalsa IVA avranno una codifica dedicata (TD27), così come dovranno essere distintamente qualificate anche le fatture di cessione di beni strumentali e passaggi interni, con il nuovo codice TD26.
Da segnalarsi anche l’ampliamento delle informazioni che saranno da riportare nei campi dedicati alla ritenuta. In tale campo, infatti, oltre alle ritenute fiscali persone fisiche (RT01) e persone giuridiche (RT02), saranno da indicarsi le ritenute (meglio sarebbe dire trattenute) previdenziali. A tal fine sono stati introdotti i codici RT03 (Contributo INPS), RT04 (Contributo ENASARCO), RT05 (Contributo ENPAM) e RT06 (Altro contributo previdenziale).
Si tratta, come evidente, di un’elencazione lunga, che sostanzialmente si arricchisce di elementi utili a far transitare direttamente dal Sistema di Interscambio le autofatture e/o le integrazioni effettuate ai fini IVA sugli acquisti – distintamente per norma applicabile – rendendo potenzialmente evitabile la presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, nonché le informazioni utili alla dichiarazione IVA precompilata (ad esempio, il codice TD26 è utile esclusivamente per la compilazione del quadro VE ai fini della definizione del volume d’affari).
Novità codici natura IVA
Per quanto riguarda i codici natura, ovvero i codici che è necessario indicare per “spiegare” la motivazione per la quale non vi sia addebito di imposta, assistiamo ad uno “spacchettamento” di codici.
Se prima si utilizzava genericamente N2 per le operazioni non soggette, ora si dovrà specificare con il codice N2.1 le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 e con il codice N2.2 le operazioni non soggette per altri casi.
Anche le operazioni non imponibili (attualmente codice N3) si moltiplicano:
- N3.1 non imponibili a seguito di esportazione;
- N3.2 non imponibili a seguito di cessioni intracomunitarie;
- N3.3 non imponibili per cessioni verso San Marino;
- N3.4 non imponibili per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 per le operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento e
- N3.6 per le altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond.
I casi di inversione contabile, attualmente tutti identificati come N6, dovranno essere tenuti tutti distinti a seconda della tipologia:
- N6.1 per cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 per cessione di oro e argento puro;
- N6.3 per subappalto nel settore edile;
- N6.4 per cessione di fabbricati;
- N6.5 per cessione di telefoni cellulari,
- N6.6 per cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 per prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 per operazioni settore energetico;
- N6.9 – residuale – per gli altri casi di inversione contabile.
Decorrenza del nuovo tracciato e termine ultimo per l’adozione
Da sottolinearsi è il fatto che le fatture predisposte secondo il nuovo tracciato saranno utilizzabili a partire dal 4 maggio 2020; tuttavia, si potrà continuare a predisporre e trasmettere le fatture secondo le regole attualmente in vigore fino al 30 settembre 2020. Entro tale termine, pertanto, bisognerà aggiornare i software (!) e imparare ad utilizzare correttamente le nuove, numerosissime, codifiche introdotte.
In conclusione, non possiamo esimerci dal fare, ironicamente, ammenda.
In più di un’occasione avevamo fatto rilevare come la dichiarazione IVA precompilata non fosse realizzabile, a meno che non si fosse proceduto con una decisa rivisitazione della norma, semplificando le casistiche, poiché dai dati della fattura elettronica non sarebbe stato possibile risalire al grado di dettaglio previsto dal Modello IVA (si pensi al quadro VF, al quadro VE, al quadro VJ). Evidentemente, non avevamo tenuto in considerazione il fatto – che pur di arrivare alla precompilata – si costringesse il contribuente a confrontarsi con un sistema che sta diventando incredibilmente complesso.
Insomma, invece di snellire il sistema allineandolo alle poche codifiche telematiche sino ad ora previste, si è preferito fare l’esatto opposto, moltiplicando esponenzialmente i codici, in modo tale da poter codificare sin dalla fonte i diversi casi previsti dalla nostra giungla tributaria.
Il risultato, per i consulenti fiscali, non potrà che essere quello di dover essere a disposizione del cliente ogni qualvolta vi sia da emettere un documento, a meno che non si tratti di una banale fattura immediata, con IVA esposta. Ed anche qui – paradossalmente – si potrebbe cadere in errore, se il contribuente avesse l’ardire di cedere un bene aziendale dimenticando di utilizzare il nuovo codice documento.
Prepariamoci, i mesi che ci attendono saranno infuocati come non mai.
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