La risposta ai tuoi quesiti sul fisco n°3
Sommario
Progettazione arredamento immobile situato all’estero
Domanda Un architetto deve fatturare ad una società slovacca la progettazione dell’arredamento per un ufficio presente in un edificio situato in Austria. È corretto non assoggettare ad IVA il compenso?
Risposta A seguito della revisione delle disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA dal 2010, l’art. 7-quater, DPR n. 633/72 contiene specifiche deroghe all’applicazione della c.d. “regola generale” prevista dall’art. 7-ter. In particolare la lett. a) del citato art. 7-quater prevede una deroga nell’ambito del settore immobiliare in base alla quale “le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, … le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari” sono considerate effettuate in Italia quando l’immobile è ivi situato. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.6.2011, n. 29/E, “tra queste ultime, si intendono ricomprese, in particolare, le prestazioni – rese da ingegneri, architetti o altri professionisti abilitati – relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari di uno specifico immobile, nonché quelle relative alla progettazione degli interni e degli arredamenti”. Pertanto il servizio in oggetto, essendo riferito ad un immobile sito all’estero non è territorialmente rilevante in Italia e pertanto il compenso risulta non soggetto ad IVA. Quanto sopra è stato confermato dalla stessa Agenzia anche nell’ambito della Circolare 29.7.2011, n. 37/E.
Omessa comunicazione alla SIAE dell’opzione regime L. n. 398/91
Domanda Abbiamo riscontrato di aver omesso di inviare alla SIAE la comunicazione di opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 per un’associazione sportiva dilettantistica nostra cliente. È un errore sanabile o causa la decadenza dal regime agevolato?
Risposta Il caso in oggetto è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate nella propria Circolare 1° agosto 2018, n. 18, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito a questioni fiscali di interesse per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. In particolare, al paragrafo 6.1, l’Agenzia ha affermato che il mancato invio alla SIAE della comunicazione di opzione per il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, non avendo natura costitutiva, non causa decadenza dal regime di favore, a condizione che l’associazione sportiva dilettantistica:
– abbia adottato il “comportamento concludente” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 442/1997 e
– abbia regolarmente inviato la comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate.
Resta fermo, tuttavia, che l’omesso invio della citata comunicazione alla SIAE è sanzionabile ai sensi dell’articolo 11, D.Lgs. n. 471/1997, con l’applicazione della sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00.
Trasferimento della detrazione ai nuovi acquirenti dell’immobile
Domanda Ho intenzione di acquistare una casa che è stata ristrutturata nel 2014 e sulla quale i proprietari stanno beneficiando della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I venditori affermano che nelle dichiarazioni dei redditi dal prossimo anno in poi potrò portare in detrazione le rate rimanenti. È corretto?
Risposta L’art. 16-bis, TUIR, prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi per i quali è prevista la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetico, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Il venditore può, comunque, optare per diritto al mantenimento dei benefici fiscali; in questo caso nell’atto di rogito di trasferimento del bene si dovrà specificare che il cedente intende mantenere la detrazione. Pertanto laddove il venditore non voglia optare (come sembrerebbe nel caso di specie) in sede di rogito per il mantenimento del diritto alla detrazione, le cinque rate residue di detrazione si trasferiranno automaticamente all’acquirente.
Detraibilità contributo versato per iscrizione ai test di ingresso
Domanda È detraibile il contributo versato per l’iscrizione ai test d’ingresso universitari?
Risposta L’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre nella misura del 19% “le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta per familiari fiscalmente a carico. Con Risoluzione n. 87/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo per poter partecipare alla selezione eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, è detraibile, ai sensi del richiamato art. 15, comma 1, lett. e);
lo svolgimento della prova di preselezione, laddove richiesto dall’ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitaria. Pertanto, è possibile indicare nel Mod. 730/2019, relativo all’anno 2018 (anno in cui la figlia, fiscalmente a carico, ha effettuato il versamento) l’importo di € 42,00 previsto dal regolamento del proprio corso di laurea.
Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e IAP
Domanda Un terreno in possesso dei requisiti di fabbricabilità può qualificarsi agricolo, ai fini IMU, se solo uno dei comproprietari possiede la qualifica di coltivatore diretto?
Risposta L’art. 2, D.Lgs. n. 504/1992 (la cui validità è confermata anche ai fini IMU) come ricordato anche nella Risoluzione 18 gennaio 2013, n. 2/DF, stabilisce che non sono considerate edificabili le aree, che, pur in possesso dei requisiti di edificabilità, siano:
– possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP);
– utilizzate per attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali ed attività agricole connesse.
In sostanza, dette aree sono considerate terreni agricoli e tale qualifica è attribuibile all’intero terreno anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo è coltivatore diretto/IAP; pertanto l’esenzione IMU prevista ai sensi dell’art. 1, comma 13, Legge n. 208/2015 si estende anche ai citati comproprietari che non esercitano attività agricola. Tale principio è stato ribadito da ultimo nell’Ordinanza 3 luglio 2018, n. 17337, con la quale la Corte di Cassazione ha sancito che la destinazione agricola di un terreno, posseduto e condotto da un coltivatore diretto o da uno IAP, è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dello stesso; tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, si estende a ciascuno dei comproprietari, nonostante questi ultimi non integrino i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. b), e art. 9, comma 1.
Contratto di locazione breve a cavallo d’anno 2017-2018
Domanda Nel 2017, il Sig. Cavallo Cavalli ha stipulato, tramite un intermediario immobiliare, un contratto di locazione breve (durata 27 dicembre 2017 – 6 gennaio 2018) relativamente ad un immobile abitativo di sua proprietà. Durante la restante parte del 2018 l’immobile è rimasto a disposizione. Il corrispettivo pattuito, pari ad € 500, è stato percepito il 27 dicembre 2017, al netto della ritenuta del 21% applicata dall’intermediario immobiliare. Avendo percepito l’intera somma nel 2017, nel Mod. 730/2019 deve essere indicato parte del corrispettivo?
Risposta Ai sensi dell’art. 26, TUIR, il proprietario di un immobile concesso in locazione è tenuto a tassare i corrispettivi percepiti seguendo il principio di competenza, anche nell’ipotesi di locazioni brevi. Nel caso di specie, il contratto ha effetti su due periodi di imposta (2017 e 2018); di conseguenza, i due periodi sono indicati separatamente nella CU 2018 rilasciata dall’intermediario lo scorso anno. In relazione a tale contratto, il sostituto d’imposta non ha rilasciato la CU 2019; il corrispettivo, infatti, è stato interamente pagato nel 2017. Pertanto, ai fini della compilazione del Mod. 730/2019, è necessario considerare i dati indicati nella CU 2018 (relativa allo scorso anno), nel rigo in cui il punto 104 “2018” è barrato; i dati indicati nel primo rigo devono essere stati riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2017 (Mod. 730/2018).
Collaborazione familiari occasionali nell’attività commerciale
Domanda Una Sas che svolge attività commerciale vorrebbe avvalersi di collaboratori familiari occasionali per lo svolgimento della propria attività. Tali soggetti devono essere iscritti all’INPS e all’INAIL?
Risposta Le collaborazioni in esame per essere considerate occasionali si devono svolgere per meno di 90 giorni all’anno, oppure per più di 90 giorni, ma solo per qualche ora, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue. Se vengono rispettate tali caratteristiche, tali soggetti non vanno iscritti alla gestione IVS, come precisato dall’art. 21, comma 6-ter, D.L. n. 269/2003. La non iscrivibilità alla gestione previdenziale è stata ribadita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Circolare 10 giugno 2013, n. 10478. Si precisa che la valutazione della quantità dell’attività prestata qualificabile come occasionale, si deve tradurre nella “non sistematicità e stabilità” del lavoro prestato, indipendentemente dalla presenza o assenza del titolare in azienda. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare 15 marzo 2018, n. 50 ha fornito delle linee guida per l’individuazione di parametri orientativi e casistiche utili al riscontro della natura occasionale ovvero abituale delle collaborazioni familiari, fermo restando che l’esame delle stesse non può prescindere da una valutazione caso per caso. In particolare secondo l’Ispettorato del Lavoro, in presenza di un:
– familiare pensionato che non assicura una presenza continuativa;
– familiare già titolare di un altro impiego full time; è verosimile ricondurre le prestazioni fornite “ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte”.
È in ogni caso dovuta l’iscrizione all’INAIL. Con Circolare 5 agosto 2013, n. 14184, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che gli obblighi assicurativi INAIL ricorrono ogni volta che la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”; con tale ultimo termine, si intende una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.
