Assegni familiari e maternità dei Comuni: aggiornati gli importi 2019
Con la Circolare n. 51 del 11 aprile 2019, l’Inps – riprendendo il Comunicato 6 aprile 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2019, n. 82 – ha reso noti gli importi delle prestazioni sociali concessi dai comuni (Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità) e i limiti di reddito validi per l’anno 2019 in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall’Istituto di statistica nella misura dell’1,1%.
Sommario
Assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare in commento non va confuso con l’assegno per il nucleo familiare che viene concesso dall’Inps ed erogato mensilmente insieme alla retribuzione o alla pensione.
L’assegno per il nucleo familiare di cui al presente articolo è, infatti, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’Inps, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
In particolare, spetta a:
- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo.
L’assegno viene erogato per tredici mensilità e per averne accesso l’interessato deve presentare domanda al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare.
L’Inps provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Importo dell’assegno mensile
Con specifico riferimento all’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2019, l’Istituto precisa che il suo ammontare risulta essere pari a 144,42 euro se interamente spettante.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) da tenere in considerazione per le domande relative al medesimo anno, è pari a 8.745,26 euro.
Per quanto riguarda gli assegni di competenza dell’anno 2018, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, viene specificato che continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2018.
Assegno di maternità
L’assegno di maternità concesso dai comuni spetta – entro determinati limiti di reddito – nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, ai cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente.
Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità Inps ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Per beneficiarne occorre presentare domanda al comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale ed è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Importo dell’ assegno di maternità
Per quanto riguarda l’importo spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall’1.1.2019 al 31.12.2019, viene comunicato l’importo di 346,39 euro per cinque mensilità, pari a complessivi 1.731,95 euro. Per quanto attiene l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) da tenere presente quale riferimento per il riconoscimento della prestazione, il suo valore di riferimento per il 2019 è pari a 17.330,01 euro.
