Versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020: criteri per la sospensione
L’unico criterio per accedere alla sospensione dei versamenti in scadenza a aprile e maggio 2020 sarà il calo del fatturato o dei corrispettivi (fatto salvo il caso degli enti non commerciali).
Occorre primariamente ricordare la portata dell’articolo 18 del D.L. 23/2020, che riguarda esclusivamente i versamenti in autoliquidazione in scadenza ad aprile e maggio, relativi a:
- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
- IVA,
a favore dei soggetti incorsi in una contrazione del fatturato o dei corrispettivi, da verificarsi con riferimento al mese precedente a quello di scadenza, rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.
Il confronto sarà quindi da effettuarsi tra il mese di marzo 2020 ed il mese di marzo 2019, per verificare la possibilità di sospendere i versamenti di aprile, mentre il confronto aprile 2020 rispetto a aprile 2019 determinerà la possibilità di sospendere i versamenti in scadenza ordinaria a maggio.
La sospensione spetta anche, indipendentemente dal calo di fatturato o corrispettivi, a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019.
Spetta inoltre agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, ma in questo caso limitatamente a:
- Ritenute di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/73;
- Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione “enti non commerciali” spetta anche laddove l’ente svolga oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. Attenzione, però, al fatto che in tal caso i versamenti relativi all’attività commerciale saranno sospesi solo al verificarsi delle condizioni di calo di fatturato previste per le attività d’impresa.
Tornando al caso di sospensione che interessa la grande maggioranza dei contribuenti, ovvero quella connessa alla contrazione di fatturato o corrispettivi, la norma prevede che al fine di accedere alla sospensione, se nell’esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto il contribuente ha conseguito ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dovrà essere almeno pari al 33%. Medesimo scostamento dovrà essere verificato dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Sopra i 50 milioni di euro (fatte salve le disposizioni per le zone più colpite sovra elencate) invece, il beneficio di cui all’articolo 18 del D.L. 23/2020 spetta a condizione che fatturato o corrispettivi siano diminuiti di almeno il 50%.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 30 giugno, o in cinque rate mensili di pari importo, senza sanzioni né interessi, a partire dal 30 giugno.
Sin qui nulla di nuovo, ma dalla Circolare emerge qualche chiarimento, o meglio sarebbe dire qualche conferma.
Sommario
Fatturato o corrispettivi
Posto che la norma richiede un calo di almeno il 33% (o 50%) del fatturato o dei corrispettivi, poteva sorgere il dubbio – per quanto, a parere di chi scrive, contrario a ragionevolezza – se il beneficio spettasse ai soggetti che presentano entrambe le tipologie, anche nel caso di calo di solo uno dei due (fatture o corrispettivi) nella misura richiesta. La circolare sul punto, ragionevolmente, evidenzia che “per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi”.
Casi di mancato obbligo di emissione di fattura
Laddove non vi è obbligo di emissione di fattura (es. per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), il riferimento al “fatturato e ai corrispettivi” può essere esteso al concetto di ricavi e compensi.
Il raffronto “mese su mese”– La verifica dei presupposti deve essere effettuata in ottica “mese su mese”, ovvero i versamenti di aprile sono sospesi se viene rispettato lo scostamento di fatturato nel rapporto marzo 2020 su marzo 2019, mentre i versamenti di maggio sono sospesi se viene rispettato lo scostamento di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019. Anche i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale dovranno prendere a riferimento il solo mese di marzo ed il solo mese di aprile.
Fatture differite–
Per il conteggio del “fatturato” occorre prendere in considerazione le operazioni eseguite e fatturate o certificate, ovvero quelle che hanno concorso alla liquidazione IVA di periodo, più le eventuali operazioni attive non rilevanti ai fini IVA. Occorre quindi considerare:
- Le fatture immediate secondo la data fattura (data di effettuazione dell’operazione);
- Per i corrispettivi, la data del corrispettivo giornaliero;
- La data di esecuzione dell’operazione (es. quella risultante dal DDT) per le fatture differite, anche se la fattura riporta la data successiva, entro il giorno 15 del mese successivo ai sensi dell’articolo 21 comma 4 D.P.R. 633/72.
Autotrasportatori– Anche per gli autotrasportatori si dovrà guardare alla data di esecuzione delle prestazioni, poiché la ratio del provvedimento è quello di verificare il calo di fatturato derivante dall’emergenza Covid19. Quindi, in caso di annotazione effettuata entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (ai sensi dell’articolo 74 comma 4 DPR 633/72), non si dovrà guardare al periodo di annotazione, bensì al periodo di effettiva resa del servizio.
Imprese agricole– il confronto potrà essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.
Iva annuale rateizzata– Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il versamento dell’IVA annuale 2019 in forma rateale, con pagamento della prima rata a marzo, al ricorrere delle condizioni il versamento della rata in scadenza nel mese di aprile e/o di maggio potrà essere sospeso, per poi essere effettuato entro il 30 giugno o in cinque rate mensili da giugno.
Per concludere, si ricorda che i contribuenti che non dovessero rientrare nelle previsioni del DL 23/2020, ma che rientrano nei settori maggiormente colpiti come identificati dal DL 18/2020, potranno continuare ad avvalersi delle previsioni dell’articolo 61 di tale DL 18/2020, che prevede, ma solo per il mese di aprile, la possibilità di sospendere i versamenti relativi a:
- Ritenute di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/73;
- Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
In questo caso, si badi bene, non è sospesa l’IVA di aprile, posto che il DL 18/2020 ha sospeso i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto solo con riferimento a marzo. Inoltre, il contribuente che si avvale delle disposizioni del DL 18/2020 dovrà effettuare il versamento sospeso entro il 31 maggio, o in 5 rate da maggio, e non da giugno come invece previsto dal DL 23/2020.
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