La PEC e i pubblici registri

Le notifiche al contribuente  proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri sono valide?

Sembra opportuno riassumere la normativa riguardante la notifica degli atti tramite PEC nonché effettuare una disamina della recente giurisprudenza che si è già espressa sull’argomento.

 

La normativa

 In tema di notificazione di atti esattoriali effettuata tramite PEC, è doveroso rilevare che l’articolo 3-bis della legge n. 53/1994, rubricato “Notificazione in modalità telematica”, al comma 1, prescrive espressamente che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”

L’articolo 16-ter del DL n. 179/2012, individua i pubblici elenchi disponendo, al comma 1, che “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.

Trattasi dei registri IPA, REGINDE e INIPEC, nei quali devono sempre essere censiti gli indirizzi di provenienza delle notifiche.

L’articolo 16, comma 12, del DL n. 179/2012 testualmente, statuisce che “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”

Dunque, da tali statuizioni è di facile intuizione la ratio che ha ispirato il legislatore: la necessità che l’attività di notifica avvenga solo ed esclusivamente mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, ciò al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto oggetto di notifica.

Ne consegue che, qualunque notifica proveniente da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nei pubblici registri, risulta in conflitto con la richiamata normativa e, pertanto, inequivocabilmente priva di effetti giuridici.

D’altronde, in ipotesi di indirizzi non ufficiali, affiorando l’assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l’atto impugnato, non può che derivare la violazione delle norme circa la sicurezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, stanti, non da ultimo, i noti e continui tentativi di frodi informatiche in danno di comuni cittadini.

Sul punto è intervenuta la stessa Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 18/10/2021, con il quale si avvisavano i contribuenti di diffidare di false email contenenti richieste di pagamenti fiscali, spedite dall’indirizzo “info@agenziaentrate.gov.it”. Pur avendo in comune la locuzione finale “agenziaentrate.gov.it” con gli indirizzi ufficiali dell’Amministrazione Finanziaria, detta casella di posta elettronica non è censita nei pubblici registri ed è riconducibile ad un caso di phishing, termine utilizzato per indicare le classiche truffe effettuate su internet, con cui si tenta di convincere un cittadino ad effettuare un pagamento o a fornire i propri riferimenti bancari, fingendosi un ente istituzionale affidabile.

Parimenti, gli indirizzi PEC utilizzati per le notifiche delle cartelle di pagamento, condividono la locuzione finale con l’indirizzo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (“protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it”). Evidente una certa analogia tra queste notifiche e il caso di phishing segnalato dalla stessa Agenzia delle Entrate, in cui l’indirizzo utilizzato per la truffa è perfettamente confondibile con quelli ufficiali, condividendone la locuzione finale.

La giurisprudenza

 Ed è proprio in funzione di ciò che, in ipotesi di notifiche effettuate mediante indirizzi di posta elettronica certificata non ufficiali, consegue l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente. Così si è espressa anche la CTP di Frosinone, con sent. n. 702/02/2021, che ha dichiarato nulla la cartella di pagamento.
Sul tema, del resto, vi è un orientamento giurisprudenziale, in particolare di merito, ormai consolidato secondo cui, la notificazione via PEC, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri (INIPEC – REGINDE – IPA).

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, sostenendo che: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, precisando, altresì, che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto.

In particolare, i Massimi Giudici, hanno posto in evidenza come, in ossequio al combinato disposto dall’articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) e dall’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), la notificazione con modalità telematiche deve sempre essere eseguita ricorrendo ad indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi, con espressa indicazione dell’elenco da cui gli stessi indirizzi sono stati estratti, in virtù del combinato disposto dell’articolo 3-bis, della legge n. 53/1994 e dell’articolo 16-ter del DL n. 179/2012.

Così anche nell’ordinanza della Suprema Corte n. 17346/2019, nella quale si legge testualmente che “L’art. 3-bis della Legge n. 53 del 1994 prevede che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi, questa non potrà che ritenersi alterata ab origine, non valida e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistenza).

In manifesta violazione della normativa dettata dagli articoli 26, del DPR n. 602/73 e 16-ter del DL n. 179/2012, l’Ente della Riscossione, spesso, non utilizza l’indirizzo ufficiale presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it.

Pertanto, la notifica è da ritenersi priva di effetti giuridici, con la conseguenza che l’atto impugnato dovrebbe essere dichiarato nullo e non suscettibile di sanatoria.

Così si è espressa la CTP di Catanzaro, con la sentenza n. 1038/2022, depositata in data 07.06.2022.

Proseguendo, la CTP di Reggio Calabria, con sentenza n. 88/2022 del 7 gennaio 2022, ha confermato quanto suddetto, statuendo che, in materia tributaria, ai sensi dell’art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 16 ter, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale a mezzo PEC, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del decreto medesimo ovvero “IPA”, “Reginde”, “Inipec”, sicché, se l’indirizzo PEC del notificante non proviene da tali Elenchi Pubblici, la notifica è viziata e insanabile. (In senso conforme anche CTP di Taranto, sent. n. 122 del 26 gennaio 2022).

Ed ancora, la CTR della Campania, con sentenza n. 922 del 24 gennaio 2022, ha precisato che “per potersi ritenere la validità di una notifica a mezzo pec, occorre che l’indirizzo di provenienza sia certificato mediante l’iscrizione in pubblici registri, al fine di confermarne l’autenticità”.

Si sono uniformate alle decisioni summenzionate, anche la CTR del Piemonte, con sentenza n. 772/2/2022 dell’11 luglio 2022 e la CTR del Lazio, con sentenza n. 3514/2022 del 2 agosto 2022.

In particolare, quest’ultima si è espressa in senso conforme a precedenti giurisprudenziali della stessa sezione, ossia la 07 (sent. n. 2633/07/2022 e n. 915/2022), evidenziando che “le notifiche effettuate via Pec da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri sono inesistenti ed è escluso ogni effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché utilizzando un indirizzo Pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. “Malware”.

Si attende ora una conferma, attinente all’argomento trattato, da parte della Corte di Cassazione, visto che ormai i giudici del merito si sono già espressi, orientandosi, come sopra dimostrato, verso un unico indirizzo: inesistenza della notifica di un atto proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri.

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